Valutazione stress lavoro correlato

Stress lavoro correlato: benessere organizzativo = benessere della persona. La prevenzione dello stress è doverosa e funzionale al miglioramento della performance aziendale.

 

STRESS LAVORO CORRELATO

 

Il D. Lgs 81/08 in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ha introdotto l’obbligo di valutazione dello stress lavoro correlato in tutte le organizzazioni. Tale adempimento è incluso nella più generale Valutazione dei Rischi dell’azienda, e come tale è un obbligo inderogabile  – sanzionato penalmente – per tutti i datori di lavoro.

Lo scopo della norma è favorire la crescita di consapevolezza e comprensione dello stress da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti elevando l’attenzione sui segnali che potrebbero indicare problemi di stress lavoro correlato.

Lo scopo della valutazione del rischio stress lavoro correlato è guidare e sostenere datori di lavoro e lavoratori nella riduzione del rischio, attraverso l’analisi degli indicatori oggettivi aziendali e l’eventuale rilevazione delle condizioni di stress percepito dai lavoratori.

  

Approfondimento

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STRESS LAVORO CORRELATO

 


Come si svolge la valutazione del rischio stress lavoro correlato?

Svolta nel rigoroso rispetto della normativa e delle principali linee guida disponibili, l’attività di valutazione del rischio stress lavoro correlato è un processo che si articola in quattro fasi principali (clicca sui titoli per approfondire):

1.VALUTAZIONE PRELIMINARE DEGLI INDICATORI OGGETTIVI DI STRESS

In questa fase vengono rilevati i principali indicatori di rischio oggettivi e verificabili.

Tali indicatori, individuati secondo le indicazioni della Commissione Consultiva Permanente, sono suddivisi in tre distinte tipologie:

  • eventi sentinella ;
  • fattori di contenuto del lavoro;
  • fattori di contesto del lavoro.

In questa prima fase per la rilevazione vengono utilizzati un questionario standardizzato specificamente elaborato per il rilevamento degli indicatori oggettivi sopra descritti, ovviamente  consultando le figure chiave della prevenzione aziendale: Datore di lavoro (DL), Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Medico Competente (MC), Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS). Nel caso di aziende di particolare dimensione viene consultata anche un campione rappresentativo dei lavoratori.

L’esito della valutazione preliminare può essere di due tipi:

  1. Non vengono rilevati elementi di rischio da stress lavoro correlato.

In questo caso l’attività si conclude con la redazione di una relazione tecnica (che dovrà essere allegata al DVR – Documento di Valutazione dei Rischi) contenente:

  • La descrizione e l’esito della valutazione
  • Il piano di monitoraggio.

Tale relazione verrà condivisa nel corso di una riunione con le figure aziendali della sicurezza (DL, RSPP, MC, RLS) e, auspicabilmente, con i lavoratori stessi.

2. Vengono rilevati elementi di rischio da stress lavoro-correlato.

In questo caso, di concerto con il servizio di prevenzione e protezione aziendale, vengono pianificati:

  • Gli opportuni interventi correttivi
  • Un piano di monitoraggio degli stessi, che solitamente si articola in due momenti di verifica, a sei mesi e a dodici mesi.

Se gli interventi sono efficaci la valutazione si conclude con la redazione della relazione tecnica (confronta punto precedente).

Se al contrario, al termine del monitoraggio, gli interventi correttivi sono risultati inefficaci, è necessario passare alla fase successiva, la “valutazione approfondita”

2. VALUTAZIONE APPROFONDITA DEGLI INDICATORI SOGGETTIVI DI STRESS

In questa fase, alla quale si accede qualora la precedente abbia evidenziato elementi di rischio ai quali, nonostante gli interventi correttivi, l’azienda non è riuscita porre rimedio, viene effettuata la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori sugli indicatori oggetto di valutazione nella fase preliminare.

Le modalità operative per la valutazione approfondita si differenziano, così come previsto dalle linee guida INAIL – ISPESL, a seconda della numerosità della popolazione aziendale in tre diverse tipologie.

 

  1. Aziende da 1 a 5 dipendenti.

In questo caso, poiché l’utilizzo di test o altri strumenti non potrebbe garantire l’anonimato – data l’esiguità del numero dei dipendenti – secondo le indicazioni della Commissione Consultiva Permanente, le modalità di valutazione sono le seguenti:

  • Una riunione con tutti i lavoratori, dando così la possibilità, con un approccio di analisi partecipata, a tutte le figure coinvolte di poter contribuire all’obiettivo della valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato.
  • Redazione di una relazione tecnica (che dovrà essere allegata al DVR – Documento di Valutazione dei Rischi) contenente la descrizione e l’esito della valutazione ed il relativo piano di monitoraggio.

Tale relazione verrà condivisa nel corso di una riunione con le figure aziendali della sicurezza (DL, RSPP, MC, RLS) e, auspicabilmente, con i lavoratori stessi.

2. Aziende da 6 a 9 dipendenti.

Le modalità di valutazione sono le seguenti:

  • Somministrazione a tutti i lavoratori del questionario specificamente messo a punto per la rilevazione della percezione dei lavoratori relativamente ai fattori di contesto e di contenuto del lavoro (modello multidimensionale Management Standards – HSE)
  • Redazione di una relazione tecnica (che dovrà essere allegata al DVR – Documento di Valutazione dei Rischi) contenente la descrizione e l’esito della valutazione ed il relativo piano di monitoraggio.
  • Condivisione della relazione nel corso di una riunione con le figure aziendali della sicurezza (DL, RSPP, MC, RLS) e, auspicabilmente, con i lavoratori stessi.

3. Aziende oltre 9 dipendenti.

Le modalità di valutazione sono le seguenti:

  • Somministrazione a tutti i lavoratori del questionario specificamente messo a punto per la rilevazione della percezione dei lavoratori relativamente ai fattori di contesto e di contenuto del lavoro (modello multidimensionale Management Standards – HSE)
  • Effettuazione di uno o più focus group sui temi oggetto di valutazione ad un campione rappresentativo per mansioni, genere, età della popolazione aziendale (solitamente si consiglia di coinvolgere circa un terzo della popolazione aziendale in gruppi di non più di 10 persone ciascuno).
  • Redazione di una relazione tecnica (che dovrà essere allegata al DVR – Documento di Valutazione dei Rischi) contenente la descrizione e l’esito della valutazione ed il relativo piano di monitoraggio.
  • Condivisione della relazione nel corso di una riunione con le figure aziendali della sicurezza (DL, RSPP, MC, RLS) e, auspicabilmente, con i lavoratori stessi.
3. PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI SUCCESSIVI E LORO MONITORAGGIO

I risultati ottenuti dalla valutazione del rischio stress lavoro correlato devono essere contestualizzati così da adottare le eventuali misure correttive ed il relativo piano di monitoraggio.

Il passaggio dalla valutazione del rischio all’identificazione delle misure correttive può non essere semplice: per questo l’analisi dei risultati e la loro articolazione in azioni concrete può essere facilitata utilizzando la tecnica del focus group che è di ausilio alla gestione di quei passaggi che necessitano del coinvolgimento diretto dei lavoratori, come in fase di valutazione approfondita e/o di analisi dei risultati ottenuti: ciò allo scopo di

  • far emergere le specificità dell’azienda
  • articolare i risultati delle fasi precedenti in azioni concrete.

Le azioni correttive vengono, oltre che individuate, pianificate in modo preciso, attraverso uno strumento specifico (diagramma di Gantt) così da garantirne il monitoraggio e la verifica dell’effettiva adozione compatibilmente con le altre attività aziendali.

Successivamente, è necessario garantire la diffusione dei risultati della valutazione ed una corretta informazione sul significato complessivo degli stessi, evitando il rischio di focalizzare l’attenzione solo ai risultati del questionario piuttosto che all’intero processo, inclusi i dati emersi nella fase preliminare.

4. RIPETIZIONE DELLA VALUTAZIONE

Il d. lgs. 81/08 (art. 29 comma 3) prevede che l’attività di Valutazione dei rischi (compresi quelli correlati allo stress) venga ripetuta…

“[…]in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.”

La formulazione del legislatore evidentemente non definisce un intervallo di tempo preciso, ma lascia al datore di lavoro la responsabilità di individuare la necessità di una nuova valutazione.

Per quanto riguarda la valutazione del rischio stress lavoro correlato, evidentemente, rientrano in questa tipologia di eventi non solo i fattori tipici (cambiamenti tecnologici, organizzativi, ecc.) sopra riportati ma anche quei fattori che più strettamente possono essere riconducibili alla percezione individuale del clima aziendale. Ad esempio, accadimenti quali crisi aziendali (caratterizzate, tra le altre cose, da eventi quali cassa integrazione, licenziamenti individuali o collettivi, ecc.), fusioni con altre realtà, ecc. possono sicuramente costituire un campanello d’allarme per il sistema di prevenzione e protezione dell’azienda e rendere necessaria una ripetizione della valutazione, a prescindere dai risultati, ancorché positivi, emersi precedentemente.

In assenza di eventi quali quelli sopra esemplificati, si ritiene buona norma una ripetizione biennale delle attività di valutazione.

Case study

Un caso di valutazione del rischio stress lavoro correlato

industria chimica

Veniamo contattati dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della filiale Italiana di una nota multinazionale del settore chimico, che ci prospetta la necessità di adempiere ad un obbligo normativo: aggiornare la valutazione del rischio stress lavoro correlato.

La valutazione precedente, redatta dallo stesso RSPP (un ingegnere dipendente dell’azienda), era oramai vecchia di quattro anni e nel frattempo parecchie cose erano cambiate: rispetto a quattro anni prima c’era stato un certo turn over…   >> prosegui nella lettura


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